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Ordinanza — n. 21724/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to factual issues and re-litigation of already decided points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21724/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding intimidation and sentencing mitigation, arguing for constitutional review of the legal equivalence standard. The court rejected these claims because they raised new factual disputes incompatible with the finality of the cassation phase and re-litigated issues already properly resolved by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 69 c. 4 e 99 c. 4 cp: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they introduce new factual questions or re-litigate points already decided by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual issues in cassation re-litigation of decided points intimidation offense sentencing mitigation equivalence censura costituzionale impedimento di un atto dell'autorità eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
4 cp, attinto dal ricorso prospettando dubbi di legittimità costituzinoale all'evidenza manifestamente infondati) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 69 c. 4 cp
Art. 99 c. 4 cp
art. 616 cod. proc. pen
4 cp, attinto dal ricorso prospettando dubbi di legittimità costituzinoale all'evidenza manifestamente infondati) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO FRANCO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 25/04/1973 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Franco Bianco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre ad introdurre questioni in fatto non compatibili con la fase di legittimità, replica comunque profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla finalità e funzionalità oppositiva delle intimidazioni rivolte al soggetto qualificato in relazione all'atto d'ufficio che questo intendeva compiere, sia con riguardo al bilanciamento tra circostanze ( limitato al giudizio di equivalenza per l'ostacolo alla prevalenza delle attenuanti rassegnato dal combinato disposto di cui all'art. 69 c. 4 e 99 c. 4 cp, attinto dal ricorso prospettando dubbi di legittimità costituzinoale all'evidenza manifestamente infondati) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.