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Ordinanza — n. 21722/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit due to insufficient specificity of grounds against sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21722/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Carmine Cirelli inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellate court had already evaluated the genericity and specificity of the appeal grounds regarding the defendant's liability and the imposed penalty. The supreme court upheld the lower court's assessment, rejecting the arguments as lacking the necessary precision required for a successful cassation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds for cassation are manifestly unfounded because the appellate court's evaluation of the genericity and specificity of the appeal reasons is not impeachable.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity grounds genericity of appeal reasons appellate court evaluation manifestly unfounded appeal motivi di cassazione attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRELLI CARMINE nato a TERMOLI il 03/06/1987 avverso l'ordinanza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; /- letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Cirelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato attesa l'ineccepibile valutazione spesa dalla Corte del merito in relazione ai profili di genericità e aspecificità dei motivi di gravame interposti nell'interesse del prevenuto avverso le puntuali indicazioni argomentative rese dalla sentenza appellata quanto ai tratti costitutivi della responsabilità del ricorrente e in relazione al trattamento punitivo irrogato e al mancato riconoscimento delle generiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 Gennaio 2023.