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Ordinanza — n. 21721/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to new charges and unfounded factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21721/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant introduced new charges regarding Article 393 bis of the Penal Code and requested a reclassification of injuries, neither of which were raised in the second instance. The court rejected these arguments because the first was inconsistent with prior judgments and the second relied on facts not established in the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals introducing new charges or based on non-emergent facts are inadmissible as they violate the principle of contradiction and exceed the scope of the second instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal new charges principle of contradiction second instance limits factual non-emergence omissione di soccorso perizia psichiatrica insufficiente affezione accertata dopo il servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAAD AHMED nato il 24/02/1986 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Maad Ahmed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché introduce censure diverse da quelle prospettate in appello ( con il quale, in punto di responsabilità, non si rivendicava l'applicabilità dell'art 393 bis cp e si chiedeva la derubricazione in termini di percosse delle lesioni contestate), comunque inammissibili perché manifestamente infondate ( quanto al primo motivo, considerato che sulla base dei fatti emergenti dalle due sentenze di merito, l'accompagnamento e la permanenza in caserma doveva ritenersi legittimata dall'esigenza di dar luogo ai rilievi dattiloscopici conseguenziali alla indisponibilità di documenti identificativi rassegnata dal prevenuto) o fondate su situazioni in fatto ( quanto al secondo motivo) non emergenti dalla sentenza impugnata e comunque non prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.