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Ordinanza — n. 21720/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely repetitive of issues already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21720/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant challenged a preventive measure involving special surveillance and a residence obligation under Article 75 of the Anti-Mafia Code. The court ruled that since these legal profiles were adequately addressed with correct reasoning by the lower judge, the appeal lacked novelty and thus failed to meet admissibility requirements.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 75, comma 2, cod. antimafia: An appeal is inadmissible if it merely reproduces legal arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, lacking any new or different legal ground.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments preventive measure special surveillance residence obligation anti-mafia code merely repetitive procedimento penale pendente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
antimafia (considerata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata al prevenuto all'epoca dei fatti) così da legittimare il giudizio immediato disposto nella specie rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 75, comma 2, cod. antimafia
art. 616 cod. proc. pen
antimafia (considerata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata al prevenuto all'epoca dei fatti) così da legittimare il giudizio immediato disposto nella specie rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIVOL CIPRIAN nato il 11/09/1985 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorgo proposto nell'interesse di Bivol Ciprian avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce del portato inequivoco e complessivo della contestazione che comprendeva anche l'ipotesi di reato di cui al comma 2 dell'art 75 cod. antimafia (considerata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata al prevenuto all'epoca dei fatti) così da legittimare il giudizio immediato disposto nella specie rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid nte