Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to irrelevant factual arguments and lack of legal merit under Art. 616 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimiliano Cipriani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cipriani challenged a lower court's conviction for a crime under Article 336 of the Penal Code, arguing that the application of Article 393 bis was legally flawed. The court rejected these arguments as they concerned factual elements outside the scope of cassation review and were already properly addressed by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 c.p.; Art. 393 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they focus on factual assessments or legal applications already exhaustively examined by the appellate court, as such matters fall outside the jurisdiction of cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIANI MASSIMILIANO nato a SAN SEVERO il 11/08/1978 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Cipriani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura inerenti la configurabilità del reato di cui all'art. 336 cp nonchè alla possibile applicabilità dell'art 393 bis cp che oltre a sostanziarsi in censure non consentite in questa sede perché dirette a meettere in gioco elementi in fatto estranei al controllo di legittimità, sono stati altresì adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti corretti sul piano giuridico, puntuali e coerenti alle emergenze probatorie, oltre che lineari sul piano logico rilevato ch all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.