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Ordinanza — n. 21718/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for insufficiently challenging already adjudicated subjective elements of crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21718/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cristian Di Giovanni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the lower court had already thoroughly examined and rejected the substantive arguments regarding the subjective elements of the alleged crimes. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a new, sufficient ground for review under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the challenged judgment has already adequately examined and dismissed the substantive arguments regarding the constitutive elements of the crime, including subjective aspects, without new grounds for review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility subjective elements of crime sufficient grounds for review Cassazione ordinanza procedural exhaustion cattiva gestione bancarotta fraudolenta ufficiale dei fallimenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI CRISTIAN nato a ATRI il 20/10/1985 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA / letto il ricorso proposto nell'interesse di Cristian Di Giovanni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura- relativi ai tratti costitutivi, anche soggettivi, dei reati ascritti al prevenuto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntuali e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito, coerenti alle relative acquisizioni processuali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 Gennaio 2023.