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Ordinanza — n. 21717/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to already examined and rejected intent allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21717/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Veronica Aquilanti inadmissible. The lower court had already thoroughly examined and rejected the allegations of criminal intent with legally sound arguments. Consequently, the appeal was dismissed under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it raises grievances regarding the non-existence of intent that have already been adequately examined and rejected by the court of first instance with precise and legally correct arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility rejection of intent allegations Article 616 Code of Criminal Procedure already examined grievances court costs award abbandono del procedimento per truffa mancata attuazione degli accordi illeciti contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUILANTI VERONICA nato a ROMA il 16/11/1983 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Veronica Aquilanti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché rassegna censure, legate alla ritenuta insussistenza del dolo già adeguatamente vagliate e disattese con puntuali, lineari e giuridicamente corrette argomentazioni giuridiche da parte del giudice di merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023 .