Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual criticism and improper review of general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint failed to meet the strict requirements for a legality challenge. The appellant merely expressed dissatisfaction with the first-instance judgment regarding the imputation of responsibility and the denial of general mitigating circumstances without providing specific legal criticism of the reasoning. The court ruled that it cannot re-evaluate factual findings or substitute its own judgment on mitigating factors already assessed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-examine factual elements or independently assess general mitigating circumstances unless the lower court's reasoning is contradictory or lacks motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADEO RINALDO nato a REGGIO CALABRIA il 28/06/1971 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Amadeo Rinaldo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che, rideterminando la pena, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per i delitti di tentato furto in abitazione aggravato e lesioni aggravate.
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 e 5), logiche e prive di aporie motivazionali (si sono messi in evidenza i dati di prova inconfutabili della colpevolezza dell'imputato, sorpreso in flagranza dalle vittime e dalla polizia, giunta sul posto in soccorso).
Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 2.1. Rilevato che anche l'ulteriore profilo di censura inserito nel primo motivo di ricorso, e dedicato ad eccepire violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e meramente reiterativo: la Corte territoriale ha evidenziato, in senso ostativo, il numero rilevante dei precedenti penali dai quali è gravato il ricorrente (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) e la gravità della condotta, realizzata in tempo di notte e travisato.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).3.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos