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Ordinanza — n. 21615/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as new merit arguments were raised for the first time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21615/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant raised three grounds challenging the lower court's conviction and sentencing, including claims regarding the lack of exemption for minor offense and denial of mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they constituted new merits issues not raised during the appeal phase, violating procedural rules that forbid introducing such defenses for the first time in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2 of the Code of Criminal Procedure; Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2 of the Code of Criminal Procedure: Arguments concerning the application of substantive criminal law or the granting of mitigating circumstances must be raised in the trial or appeal phase and cannot be introduced for the first time in the cassation proceeding.

Parole chiave

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new merits arguments cassation inadmissibility appeal phase requirements mitigating circumstances minor offense exemption aggressione fisica minaccia non comprovata lesioni gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 of the Code of Criminal Procedure
Art. 609, comma 2 of the Code of Criminal Procedure
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997
262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBERII DAVIDE nato a PESCARA il 12/04/1989 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Davide Tiberii avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha rideterminato la pena, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di lesioni aggravate e di minaccia aggravata.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3).

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è consentito in questa sede, posto che non risulta dal contenuto dell'atto di appello che il deducente avesse formulato doglianze in ordine all'art. 131-bis cod. pen.; trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.

4. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda l'ultima parte di pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.