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Ordinanza — n. 21614/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of statutory mitigation due to factual re-evaluation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21614/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to recognize statutory mitigation under Article 114 of the Penal Code. The appellant argued the second-instance judge erred in factually assessing his minor role in the aggravated theft, but the court found this argument fundamentally flawed. The decision rests on the principle that the Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, leaving the lower court's assessment of the victim's distraction and the appellant's secondary contribution unchallenged.

Regesto Legislator

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Art. 114 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, and thus cannot grant statutory mitigation based on a different factual reconstruction than that established by the court of second instance.

Parole chiave

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statutory mitigation Article 114 Penal Code Court of Cassation factual re-evaluation inadmissible appeal aggravated theft secondary role perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 114 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod.
art. 114 cod. pen
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O.
265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2001
Corte cost. n. 186 del 2001)).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROGIACOMO FRANCESCO nato a BARI il 30/01/1960 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Francesco Mastrogiacomo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per più delitti di furto aggravato.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. in relazione al capo E, è manifestamente infondato, posto che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, oltre che rivalutativo e in fatto. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza il contributo affatto di secondario rilievo del ricorrente nel reato di cui al capo E nel derubare l'anziana vittima, distratta da lui e dai suoi complici all'uscita dalla banca.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2001)). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il