Italian court dismisses appeal claiming violation of reformatio in peius regarding conditional sentence suspension removal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Ettore Pittoni inadmissible regarding the removal of his conditional sentence suspension. Pittoni argued this violated the principle of reformatio in peius, but the court found his arguments legally unfounded. The court ruled that suspending a sentence is a declaratory act based on statutory criteria, not a discretionary evaluation of the crime's gravity, thus allowing the appellate court to revoke it without violating the defendant's rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168 cod. pen.; The appellate court may revoke a conditional sentence suspension even when only the defendant appeals, as such revocation is a declaratory act governed by law rather than a discretionary assessment of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITTONI ETTORE nato a CARBONIA il 18/03/1966 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Ettore Pittoni avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che, eliminando il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato, nel resto, la pronuncia di primo grado con c:ui l'imputato è stato condannato per il delitto di minaccia aggravata.
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'eliminazione del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, posto che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale "non contravviene al divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposto dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell'ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo che, invece, ha natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere" (Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016 Ud., Seck, Rv. 267913).
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12