Italian Court dismisses appeal against fraud conviction for generic mitigation as fact-based and non-reviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Antonio and Francesco Borriello inadmissible regarding their conviction for fraudulent bankruptcy. The appellants argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court ruled this reasoning was fact-based and thus non-reviewable in a legitimacy proceeding. Consequently, the court affirmed that the trial judge's assessment of mitigating factors, grounded in the severity of the crime and damage caused, is insulated from appellate scrutiny.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The judgment on general mitigating circumstances constitutes a factual assessment by the trial court that is non-reviewable in appeal proceedings, provided the reasoning is non-contradictory and accounts for the preponderant elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BORRIELLO ANTONIO nato a NAPOLI il 09/10/1948 BORRIELLO FRANCESCO nato a NAPOLI il 09/08/1957 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Antonio e Francesco Borriello avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui gli imputati sono stati condannati per il delitto di bancarotta fraudolenta in concorso.
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contes3 vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato sulle ragioni ostative, incentrate sulla gravità del fatto e del danno provocato. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). 2.1.
Ritenuto, inoltre, che il suddetto motivo prospetta anche l'eccessività del trattamento sanzionatorio ed è, altresì, manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio sulla pena non si apre al sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: nella specie, la sentenza impugnata ha ridotto la dosimetria sanzionatoria, così rivelando la sua valutazione.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis