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Ordinanza — n. 21609/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and improper balancing of circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21609/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Massimiliano Masitti inadmissible, rejecting both grounds for review. The appellant argued against the conviction for false declarations to a public official and the application of recidivism, but the court found these arguments merely repetitive of those already dismissed in the appellate court. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was sound and within its discretionary power, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals based on the mere repetition of arguments already rejected by the court of first instance are inadmissible, and the appellate judge's balancing of circumstances is subject to review only if arbitrary or illogical.

Parole chiave

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false declarations public official recidivism assessment appeal inadmissibility repetitive arguments judicial discretion balance false dichiarazioni senza giuramento uso di false generalità attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
3-4 della sentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 133 c.p.
Art. 495 cod. pen.
Visto il ricorso proposto da Massimiliano Masitti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 495 cod. pen
Visto il ricorso proposto da Massimiliano Masitti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014
N. 43718 del 2007
N. 3042 del 2010
238202- 01,N. 3042 del 2010 Rv.
Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010
Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Celibe, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASITTI MASSIMILIANO nato a CATANIA il 24/11/1992 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Massimiliano Masitti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, ed è manifestamente infondato: la motivazione della sentenza impugna':a (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. Inoltre, il medesimo motivo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta di chi fornisce false generalità alla polizia ferroviaria all'atto della redazione di un verbale di identificazione, in quanto tali dichiarazioni diventano parte in:egrante del predetto verbale che costituisce atto pubblico (Sez. 5, n. 5622 de126/11/2014 Ud. (dep. 05/02/2015) Rv. 262667 - 01; conf. N. 43718 del 2007 Rv. 238202- 01,N. 3042 del 2010 Rv. 249707 - 01).

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale relativamente all'applicazione della recidiva, nonché il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, è indeducibile perché costituisce reiterazione di mere doglianze già vagliate e correttamente disattese dal giudice del merito (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) in modo conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutaziore del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".

La motivazione della sentenza impugnata è, quindi, adeguata e rispettosa degli standard argomentativi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Celibe, Rv. 247838).Anche per quanto attiene al giudizio di bilanciamento, il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.