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Ordinanza — n. 21608/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on aggravated theft recidivism as manifestly unfounded and inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21608/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Pavia inadmissible, ruling the ground regarding qualified recidivism was manifestly unfounded. The lower court correctly identified the gravity and seriality of the crimes as indicative of an aggravating criminal path. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal challenging the finding of qualified recidivism is inadmissible if the lower court's reasoning regarding the gravity and seriality of crimes is adequate and respects established jurisprudential standards.

Parole chiave

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qualified recidivism aggravated theft manifestly unfounded inadmissible appeal criminal path procedural costs Cassa delle ammende indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838
Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVIA ANTONINO nato a POLISTENA il 04/10/1995 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; os OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Antonino Pavia avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per più delitti di furto aggravato.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si ripropone la questione relativa alla sussistenza della recidiva qualificata, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, richiamando la sentenza del primo giudice, ha evidenziato la gravità e serialità dei reati commessi, espressivi della ripresa del suo percorso criminale ingravescente anche in un diverso contesto territoriale. La motivazione della sentenza impugnata è, quindi, adeguata e rispettosa degli standard argomentativi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dElle ammende. Così deciso il 12 april