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Ordinanza — n. 21605/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances due to manifestly unfounded arguments and prior criminal history.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21605/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Ventura inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ventura challenged a second-instance conviction for aggravated assault, arguing for generic mitigating circumstances. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting the defendant's severe criminal record and the gravity of the offense, which outweighed any potential positive factors.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that generic mitigating circumstances require a factual judgment on the defendant's personality or the crime's nature, which is unassailable in legitimacy proceedings unless contradictory, and that a single relevant element can suffice to exclude them.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances aggravated assault criminal record impact appeal inadmissibility factual judgment unassailable sviamento della giustizia verdetto di colpevolezza falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 482 cod. pen.
Art. 477 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano
271269); sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, Villani
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA SALVATORE nato a MESSINA il 22/05/1963 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di MESS1NA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Salvatore Ventura avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di cui agli arttt. 482 e 477 cod. pen. lesioni aggravate.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si ripropone la questione relativa alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, richiamando la sentenza del primo giudice, ha evidenziato la gravità del reato commesso e, soprattutto, i numerosissimi precedenti penali, relativi a delitti particolarmente gravi (tra gli altri, anche omicidio e partecipazione ad associazione mafiosa), quali elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti richieste. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269); sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Le circostanze attenuanti generiche, in altre parole, hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci