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Ordinanza — n. 21604/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on aggravated assault for inadmissibility due to lack of specificity regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21604/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for generic mitigating circumstances based on general conduct, but the lower court had already rejected this claim as too vague. The court upheld this decision because the appeal lacked specific factual elements required to prove positive circumstances affecting the offender's personality or the crime's severity.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appeal regarding generic mitigating circumstances is inadmissible if it fails to specify the factual elements demonstrating positive circumstances affecting the offender's personality or the crime's severity, as the trial court's factual assessment is unassailable in cassation.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissibility of appeal aggravated assault specificity requirement factual assessment unassailable lesioni personali lesione al ginocchio azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
art. 133 cod. pen
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano
271269); sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, Villani
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAIAR MOHAMMED nato il 03/03/1984 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Khaiar Moharrimed avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di lesioni aggravate. 4 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si ripropone la questione relativa alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, già dichiarata inammissibile per aspecificità dal giudice di secondo grado, è manifestamente infondato e, ancora una volta, proposto in modo alquanto generico, facendosi leva sulla regolare presenza sul territorio, sull'incensuratezza e sul comportamento processuale, dati di per sé non automaticamente idonei a determinare la concessione del beneficio.

La Corte territoriale, richiamando la sentenza del primo giudice, ha evidenziato la gravità del reato commesso, per le modalità della condotta ed il danno cagionato alla vittima, quali elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti richieste. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269); sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Le circostanze attenuanti generiche, in altre parole, hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci