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Ordinanza — n. 21603/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on burglary recidivism and sentencing comparison grounds as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21603/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the application of aggravated recidivism and the sentencing comparison, but the court found these arguments repetitive of those already rejected in the appellate court. The court ruled that the lower court correctly applied legal principles regarding criminal inclination and that sentencing comparisons fall within the discretion of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals regarding the application of recidivism or sentencing comparisons are inadmissible if they merely repeat arguments already dismissed or challenge discretionary judgments lacking arbitrariness.

Parole chiave

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recidiva reiterata furti aggravati sindacato legittimità equivalenza pene giudizio di merito recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URUCI MATTEO nato a AREZZO il 11/04/1992 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Matteo Uruci avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di furto in abitazione aggravato.

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale relativamente all'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; il motivo non è comunque consentitp in questa sede ed è manifestamente infondato, perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, tenuto conto che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".

3. Considerato che il secondo motivo, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis