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Ordinanza — n. 21600/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for reiterating arguments and rejecting minor theft mitigation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21600/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Licitra and Nicosia inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The sole ground of appeal, challenging the denial of a statutory mitigation for minor theft, was rejected as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level. Furthermore, the court found the claim factually unfounded because the value of the stolen goods was not minimal, contradicting the legal requirement for such mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected, and the mitigation for minor theft is inapplicable when the economic loss is not truly minimal.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments minor theft mitigation value of stolen goods Court of Cassazione concorso proprio tentata truffa allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019
Sez. U. n. 28243 del 2013
Sez. U. n. 28243 del 2013, Zonni, Rv.
Sez. 5, n. 20729 del 2010
Né rilevano le condizioni economiche della vittima, tranne che il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa comunque costituire pregiudizio per la persona offesa (Sez. 5, n. 20729 del 2010, Di Munno, Rv.
Sez. 5, n. 34310 del 2015
Sez. 5, n. 34310 del 2015, Di Munno, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LICITRA LEO ALESSANDRO nato a CATANIA il 27/07/1979 NICOSIA GIANLUCA GABRIEL nato a CATANIA il 07/05/1997 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDEI3RANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Leo Alessandro Licitra e Gianluca Gabriel Nicosia avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui gli imputati sono stati condannati per il delitto di concorso in tentato furto in abitazione aggravato.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Ritenuto, inoltre, che il suddetto motivo è altresì manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per la configurabilità dell'attenuante invocata, non si deve avere riguardo solo al valore venale del bene trafugato ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale arrecati con la condotta, in termini effetti o potenziali (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Rv. 275950); il pregiudizio economico in sé, poi, deve essere di valore davvero minimo (anche per il delitto tentato: cfr.

Sez. U. n. 28243 del 2013, Zonni, Rv. 255528), cosa che non è nella specie, in cui la Corte di merito ha precisato che il valore dei beni già prelevati dal garage della vittima e di quelli che sarebbero stati prelevati senza l'intervento dei Carabinieri sicuramente era non irrisorio o minimo (lo stesso ricorso ammette, per i primi, il valore di 300 euro). Né rilevano le condizioni economiche della vittima, tranne che il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa comunque costituire pregiudizio per la persona offesa (Sez. 5, n. 20729 del 2010, Di Munno, Rv. 247475;

Sez. 5, n. 34310 del 2015, Di Munno, Rv. 265669).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de