Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating merit issues and generic arguments on probation denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the aggravated theft conviction and the denial of probation. The appellant argued against the sentencing comparison and the lack of probation, but the court found these arguments generic and lacking in concrete legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court's discretionary decisions on sentencing and probation eligibility were not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reiterate arguments already examined by the trial court or if they are formulated as vague questions without demonstrating manifest illogicality or legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIOLLINTANO FABIO nato a SAN CATALDO il 11/11/1971 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Fabio Sciollintano avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di furto aggravato di gas metano per uso domestico, mediante allaccio diretto alla rete e rottura del sigillo di morosità.
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità perché reiterativo di identiche censure già vagliate e disattese dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici, ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza tra dette circostanze di segno opposto, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); invero, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, che richiama l'oggettiva gravità dei fatti e l'assenza di altri elementi favorevoli) si sottraggono al sindacato di legittimità.
3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è generico perché fondato su argomenti dubitative e formulato attraverso veri e propri interrogativi, senza addurre alcuna reale ragione di manifesta illogicità o di erroneità della decisione del provvedimento impugnato, che ha segnalato l'esistenza di due precedenti penali ostativi alla concessione del beneficio ed ha evidenziato, in ogni caso, la prognosi sfavorevole nei suoi riguardi, alla luce della personalità criminale desunta dalla sistematica protrazione della condotta delittuosa.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso