Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and new arguments not raised in lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Della Polla and Cerzosimo inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants challenged the conviction for aggravated joint theft, arguing violations of procedural articles regarding notification and requalification of facts. The court rejected these claims as generic, repetitive of lower court arguments, or raised for the first time, citing established jurisprudence that such procedural defects do not warrant nullity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 420-ter cod. proc. pen.; Art. 522 cod. proc. pen.; The appeal must contain specific and new arguments; generic or repetitive grounds fail admissibility requirements, and new issues raised for the first time at the cassation stage are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DELLA POLLA GERARDO nato a NUSCO il 05/05/1964 CERZOSIMO LUIGI nato a MONTECORVINO PUGLIANO il 27/06/1947 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE13RANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Gerardo Della Polla e Luigi Cerzosimo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui gli imputati sono stati condannati per il delitto di concorso in furto aggravato.
2. Considerato che il I primo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 420-ter cod. proc. pen., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Ritenuto, inoltre, che il suddetto motivo è altresì manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'omessa notifica - al difensore di fiducia impedito - del rinvio dell'udienza disposto con contestuale indicazione della data di rinvio e alla presenza del difensore di ufficio, designato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. non determina alcuna nullità, in quanto il difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo (n. 26168 del 2010, Rv. 247897 - 01;
Rv. 258065 - 01).
3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge relativamente all'art. 522 cod. proc. pen. ed alla riqualificazione operata dal giudice di primo grado in sentenza, è generico e manifestamente infondal:o poiché l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett.
a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948). Il motivo è anche inedito, poiché proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec