Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding theft attempt vs consummated charge and sentencing excessiveness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Guglielmo Labagnara's appeal against his conviction for aggravated theft and damage inadmissible. The appellant argued the lower court erred in treating the crime as consummated rather than attempted and that the sentence was excessive. The court rejected these claims as generic, reiterative, and manifestly unfounded, noting the appellate court's specific factual findings on the duration of the theft and the exercise of sentencing discretion under the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded, and do not provide concrete arguments to challenge the court's specific factual evaluations or exercise of sentencing discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABAGNARA GUGLIELMO nato a NAPOLI il 13/05/1948 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDEI3RANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Guglielmo Labagnara avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per i delitti di furto aggravato e danneggiamento.
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesl:a la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di furto consumato piuttosto che tentato, è inammissibile perché, oltre che meramente reiterativo di identiche doglianze già vagliate e correttamente disattese dal giudice del merito, esso è anche generico e manifestamente infondato. Infatti, quanto al vizio di utilizzo illegittimo della motivazione "per relationem", in spregio dell'obbligo di motivare in via autonoma e rispondendo ai motivi d'appello proposti, l'argomento è proposto in via del tutto astratta e, soprattutto, è manifestamente infondato poichè si scontra con le valutazioni del provvedimento:: impugnato, espresse puntualmente rispetto all'infondatezza dell'ipotesi difensiva circa la configurabilità della fattispecie di furto solo tentato: la sentenza d'appello ha spiegato che vi era stata apprensione della refurtiva per un tempo breve eppur sufficiente a far sì che potesse ritenersi sussistente il reato, secondo l'indirizzo consolidato di qt...esta Corte regolatrice (tra le tante, cfr.
Sez.4, n. 13505 del 4/3/2020, Shehi, Rv. 279134). Né si spiegano in concreto, nel ricorso, le ragioni sulla base delle quali si sarebbe dovuta configurare l'ipotesi di delitto tentato e non quella di furto consumato, essendo il motivo costruito, invece, su asserzioni generiche dedicate, con censura palesemente infondata, a contestare la motivazione "per relationem".
3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena, è inammissibile poichè manifestamente infondato: secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché quanto alla determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio - calibrato sul minimo edittale - e del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti al disvalore del fatto (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata).4.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec