Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of private prosecution requirement for specific crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Arturo Nardi inadmissible regarding charges of home invasion. The defendant argued the proceedings were improper because he was convicted without a private prosecution (querela) for those specific crimes. The court rejected this claim, noting that valid complaints and reports from all victims were present in the case file, satisfying the legal requirements for prosecution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.p.; Art. 617 c.p.: When a private prosecution is required for certain crimes, the absence of a formal complaint renders the proceeding inadmissible unless the victim has explicitly declared their intent to prosecute in the official records.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDI ARTURO nato a NAPOLI il 08/08/2001 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Arturo Nardi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per i delitti di violazione di domicilio (così riqualificato il capo A, per le condotte di tentato furto in abitazione contestate come commesse ai danni di Salvatore Torsello e Maria Volpicelli); tentato furto in abitazione ai danni di Fabio Sargiotta e Silvana Frustaci; furto semplice ai danni di Michele Rullo.
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si invoca l'improcedibilità per i reati di violazione di domicilio, per i quali il ricorrente sarebbe stato condannato in assenza di querela di parte e senza che ricorrano circostanze aggravanti a radicare la procedibilità d'ufficio, è manifestamente infondato e reiterativo. Basta evidenziare, infatti, che vi sono in atti, nel procedimento, le querele di entrambe le persone offese dei delitti in esame (i citati Torsello e Volpicelli, così come esistono in atti le denunce-querele anche Sargiotta, Rullo e Frustaci), le quali hanno espressamente dichiarato di sporgere querela in relazione ai reati che l'autorità giudiziaria avrebbe ritenuto sussistenti.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ap