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Ordinanza — n. 21592/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for raising a new mitigating circumstance argument for the first time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21592/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Tuccillo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Tuccillo argued that the lower court failed to recognize a mitigating circumstance under Article 114 of the Penal Code, but this was his first attempt to raise the issue in a final appeal. The court rejected the claim because the argument was generic, asserted a factual reconstruction, and was not presented during the first or second instance proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 114 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it raises a new ground of mitigation for the first time in final review, especially when formulated generically or asserting a factual reconstruction.

Parole chiave

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new ground of appeal mitigating circumstance Article 114 Penal Code inadmissible appeal final instance review procedural violation factual reconstruction circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 114 c.p.
Art. 110 c.p.
Art. 624-bis c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 367 c.p.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCILLO GIUSEPPE nato a ACERRA il 20/04/1979 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE I3RANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Giuseppe Tuccillo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 cod. pEn., 367 cod. pen.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art.114 cod. pen. è inammissibile in quanto inedito, proposto per la prima volta in sede di legittimità, e genericamente formulato, proponendo assertivamente una ricostruzione dei fatti che condurrebbe all'applicazione del beneficio, solo in astratto invocato.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 202