Cassation court dismisses appeal for aggravated assault, ruling generic mitigation arguments inadmissible without positive personal factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alberto Mario Rossi against the Ancona Court of Appeal inadmissible. Rossi argued for generic mitigating circumstances, but the court found his claim manifestly unfounded due to the lower court's clear reasoning and lack of positive personal factors. The decision rests on the established principle that generic mitigation requires positive elements regarding the defendant's personality, which were absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 583 cod. pen.; Art. 133 cod. proc. pen.: Generic mitigating circumstances are not a right resulting from the absence of negative personality elements but require positive factors; their denial is legitimate without such factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI ALBERTO MARIO nato a OTRICOLI il 17/09/1953 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Alberto Mario Rossi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di lesioni aggravate ex art. 583 cod. pen.
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato, in presenza di una motivazione del provvedimento impugnato (cfr. pag.
3) che è scevra da evidenti illogicità e tenuto conto del principio consolidato secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. peri., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Mangliano, Rv. 279549).
Ed inoltre, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richieda elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; conforme in precedenza Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339). Nella specie, la Corte territoriale aveva messo in evidenza l'estrema genericità del motivo analogo proposto in appello (fondato sull'argomento pseudo-popolare secondo cui "le generiche non si negano a nessuno") e l'assenza di elementi positivi da valorizzare in chiave favorevole all'imputato.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis