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Ordinanza — n. 21590/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere complaint, rejecting reclassification of theft to fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21590/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it consisted solely of complaints regarding factual findings rather than legal arguments. The appellant argued for reclassifying aggravated theft into fraud, but the court noted that the lower court's decision was based on a coherent logical reconstruction of evidence including surveillance footage and police reports. The court ruled that the distinction between theft and fraud hinges on the unilateral nature of the victim's unawareness during the act, which was clearly established in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must address legal violations or specific factual errors; mere complaints about the plausibility of the lower court's factual reconstruction or requests to reclassify crimes based on different theoretical parameters are inadmissible as they fall outside the scope of the admissibility review.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility theft versus fraud distinction factual review preclusion unilateral deprivation of property supreme court procedural rules perseguimento penale per truffa imputazione di furto furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
art. 497-bis cod. pen
Visto il ricorso proposto da Prvoslav Nikitovic avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per due reati di furto aggravato e per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., commessi in concorso con altro soggetto.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, Fuzio
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKITOVIC PRVOSLAV (CUI 02JR88I) nato il 18/03/1949 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Prvoslav Nikitovic avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per due reati di furto aggravato e per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., commessi in concorso con altro soggetto.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati ascrittigli, ed in particolare, invero, svolge i suoi argomenti difensivi in relazione alle due contestazioni di furto (capi A e B), chiedendo la riqualificazione della condotta nel delitto di truffa, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in p.into di fatto, estranee al sindacato di legittimità, oltre che per la sua aspecificità rispetto alla sentenza impugnata, con i cui argomenti logici non si confronta.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nel caso di specie, la sentenza ha esplicitato cori coerenti ragioni logico-giuridiche il suo convincimento nel senso della condanna del ricorrente (cfr., in particolare, le pagine da 7 a 10 della sentenza impugnata, nelle quali si è ricostruita l'ampia piattaforma di prova, formata da testimonianze, elementi documentali - le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza presente sui luoghi teatro dei fatti - e le indagini di polizia giudiziaria). 2.1.

Rilevato che, quanto alla qualificazione del reato di cui al capo B in quello di truffa, si rileva, da un lato, la genericità estrema del motivo formulato nel ricorso; dall'altro, la sua manifesta infondatezza, visto che il delitto è stato commesso attraverso una vera e propria sottrazione del denaro alla persona offesa, che non si è accorta di quanto le stava accadendo. Il Collegio rammenta, in proposito, che costituisce orientamento condivisibile di questa Corte regolatrice ritenere che In tema di reati contro il patrimonio, la differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sè del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossEssamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 36864 del 23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323) 3.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.