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Ordinanza — n. 21588/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21588/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis and contested the aggravating circumstance of exposure to public notice, but these were mere factual complaints. The court rejected these arguments because the lower court had already properly evaluated the facts and applied established legal precedents regarding the definition of exposure to public notice.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 625, n. 7 cod. pen.: Appeals to the Supreme Court cannot be based on mere factual complaints or re-evaluations of facts already assessed by the court of first instance, as the Supreme Court's role is limited to checking legal application.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Supreme Court Jurisdiction Factual Re-evaluation Aggravating Circumstances Non-punishment Grounds Exposure to Public Notice Inadmissible Appeal tutela dell'interesse pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 625, n. 7 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019
Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022
277119 - 01; in senso conforme, Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOUSSAIEF BOULBABA (CUI 0480313A) nato il 20/01/1992 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSS E RVA 1. Visto il ricorso proposto da Loussaief Bouibaba avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di tentato furto aggravato.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, che ha basato il diniego del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità sulla particolare scaltrezza dimostrata dal ricorrente, nel tentare di asportare oggetti di valore dall'abitacolo dell'autovettura, obiettivo del furto).

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, cori cui si deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, oltre ad essere meramente rEfterativo dell'analoga censura d'appello, puntualmente disattesa dalla Corte di merito, è manifestamente infondato, in considerazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità» (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119 - 01; in senso conforme, Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903 - 01).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec