Court dismisses appeal as withdrawn by defendant, ordering payment of procedural costs and fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Mohamed Khaled Mohamed Fekry inadmissible because the defendant had formally withdrawn the request. Although the lower court had confirmed a conviction for aggravated burglary, the appellant personally submitted a withdrawal notice at the Ancona prison registry on December 21, 2022. Consequently, the court ruled that the appeal no longer existed and ordered the appellant to pay procedural expenses and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant has withdrawn the request, thereby extinguishing the procedural action and subjecting the appellant to costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED KHALED MOHAMED FEKRY (CUI 053VAIA) nato il 07/05/1998 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avyiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Mohamed Khaled tvlohamed Fekry avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, rimodulando solo la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen..
2. Considerato che il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, presentandola all'ufficio matricola del carcere di Ancona ove è detenuto, firmandola personalmente, in data 21.12.2022. (vi è anche revoca nomina avvocato del 10.4.2023) 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 202