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Ordinanza — n. 21585/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding new sentencing arguments and lack of penalty reduction review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21585/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for a reduced sentence based on the continuation of crimes and requested a review of the sanctioning treatment, but these grounds were rejected. The court ruled that the first argument was novel and unsupported by established law, while the second was barred because the lower court had already adequately reasoned the penalty in accordance with statutory principles.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation may reject an appeal as inadmissible if the grounds are novel, manifestly unfounded, or lack standing for a review of the penalty's application.

Parole chiave

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inadmissibility appeal continuation of crimes novel ground rejection penalty reduction review sanctioning treatment imputazione di furto furto di lieve entità delitto

Disposizioni normative citate

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Art. 4 I. n. 110 del 1975
Visto il ricorso proposto da Stefano Melis avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di furto, dichiarando la prescrizione per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975.
Art. 444 cod. proc. pen.
Inoltre, la censura è anche manifestamente infondata, perché, al più, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Inoltre, la censura è anche manifestamente infondata, perché, al più, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30119 del 7/4/2021, Dinari
Sez. 5, n. 6789 del 2020
281679; ancora più rigida l'interpretazione proposta dall'orientamento Sez. 5, n. 6789 del 2020, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIS STEFANO nato a ROMA il 05/01/1975 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Stefano Melis avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di furto, dichiarando la prescrizione per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione con riguardo alla mancata diminuzione della pena in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione con altro reato più grave, per il quale era intervenuta sentenza irrevocabile di applicazione della pena, è, anzitutto, inedito, proposto per la prima volta in sede di legittimità. Inoltre, la censura è anche manifestamente infondata, perché, al più, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito: e nel caso del ricorrente, i giudici di merito hanno ritenuto più grave il reato giudicato con rito speciale, ponendo a base del calcolo la relativa pena già ridotta (Sez. 1, n. 30119 del 7/4/2021, Dinari, Rv. 281679; ancora più rigida l'interpretazione proposta dall'orientamento Sez. 5, n. 6789 del 2020, Rv. 278741).

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in o-dine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando - come nel caso di specie - la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso