Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic mitigating circumstances being a non-reviewable factual judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred by refusing generic mitigating circumstances, claiming a violation of reasoning. The court ruled that such circumstances involve a factual assessment by the trial judge which is immune from review on appeal unless contradictory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. per.; In matters of generic mitigating circumstances, the court of first instance's factual judgment is non-reviewable on appeal provided it is non-contradictory and accounts for the relevant elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSATI PIERGIACINTO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 18/07/1965 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Piergiacinto Rosati avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado limitatamente alla misura delle pene accessorie fallimentari, confermando la condanna del ricorrente per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, posto che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. per., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha fatto riferimento proprio ai precedenti penali dell'imputato, sintomatici della propensione negativa della personalità.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 a