Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic factual criticism of lower court's guilt finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Calogero Reina inadmissible due to its manifestly unfounded nature. The appellant challenged the appellate court's finding of guilt for aggravated personal injuries, arguing the decision lacked proper motivation. The court rejected this claim because the lower court clearly established guilt based on specific evidence, including the victim's testimony and a police officer's direct observation of the assault's consequences, which the cassation judge cannot re-evaluate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, rendering appeals based on generic assertions of factual error inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINA CALOGERO nato a NISCEMI il 11/09/1965 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; eelg OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Calogero Reina avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma, escludendo detta aggravante e riducendo la pena.
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta vizi di motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza, è manifestamente infondato, perché generico e assertivo, oltre che formulato secondo schemi di censura "in fatto", non consentiti in sede di legittimità, posto che la sentenza impugnata ha ben chiarito le prove sulla base delle quali è giunta a ritenere responsabile il ricorrente del delitto contestatogli (soprattutto la testimonianza della vittima e quella del teste di polizia giudiziaria, che ha visto direttamente le conseguenze dell'aggressione subita dalla persona offesa, al momento della ricezione della sua denuncia).
Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il