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Ordinanza — n. 21576/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds regarding sentencing calculation are manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21576/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Silvestro Zaia inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Zaia argued that the appellate court failed to specify the base penalty and the increase for criminal continuity, claiming this violated his right to a reasoned judgment. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the lower court's decision clearly distinguished between the penalty for aggravated injuries and the increase for the threat of continuity.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal alleging a defect in reasoning due to the failure to specify the base penalty and the increase for criminal continuity is inadmissible if the judgment clearly distinguishes between the penalties for the distinct crimes involved in the continuation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defect in reasoning base penalty specification criminal continuity increase Corte di Cassazione sentencing calculation aggravated injuries trauma cranioencefalico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAIA SILVESTRO nato a TROINA il 29/01/1967 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Silvestro Zaia avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile dei delitti di lesioni personali aggravate e minaccia. Letta la memoria del difensore del ricorrente, con cui si ribadiscono le ragioni di ricorso.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta vizi di motivazione in relazione alla mancata indicazione della pena base applicata e dell'aumento per la continuazione criminosa, è manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata, integrando la motivazione del primo giudice, ha ben chiarito come non sia derivata alcuna nullità dalla determinazione della pena nel giudizio di primo grado senza distinzione tra la parte relativa al più grave reato di lesioni personali dall'aumento inerente alla continuazione per il reato di minaccia (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), rideterminando precisamente la pena del reato continuato.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte co:st. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 april