Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for exposure to public notice and violence against property.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Francesco Ruffinelli's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible. The court found the appellant's arguments regarding the lack of exposure to public notice and the definition of violence against property to be manifestly unfounded based on established case law. Consequently, the appeal was rejected, and Ruffinelli was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, n. 7 cod. pen.; Art. 609, n. 1 cod. pen.: The aggravating circumstance of exposure to public notice is excluded only with continuous surveillance, and violence against property includes the removal of vehicle components requiring restoration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUFFINELLI FRANCESCO nato a GENOVA il 17/02/1978 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; glì8 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Francesco Ruffinelli avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova, che ha confermato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato.
2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta la sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e, in particolare quanto al capo b), di quella della violenza sulle cose, sono manifestamente infondati, in considerazione degli orientamenti consolidati della giurisprudenza, secondo cui: - «l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento» (Sez. 5, Sentenza n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01) e «ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità (in motivazione, la Corte ha chiarito che assumono rilievo, nella "ratio" dell'aggravante, non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana)»: così, Sez. 5, Sentenza n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119 - 01; - la violenza sulle cose è stata correttamente individuata dalla sentenza impugnata nella asportazione del bauletto del motociclo, che determina il distacco di una componente propria del veicolo, tale da comportare la necessità di una operazione di ripristino (Sez. 5, n. 13431 del 2022, Rv. 282974).
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci