Criminal appeal dismissed for inadmissibility as groundless merit re-evaluation violates cassation review limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Quintilio Vitellozzi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in finding him guilty of aggravated theft by violence, but the Court rejected this as a mere re-evaluation of facts. The decision rests on the principle that the Court of Cassation cannot re-examine evidence or substitute its own factual assessment for that of the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact-finding, limiting its review to legal errors and manifest illogicality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITELLOZZI QUINTILIO nato a PETRITOLI il 09/04/1949 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Quintilio Vitellozzi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato, per quel che rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado, nella parte in cui l'imputato è stato ritenuto responsabile per il reato di furto di aggravato dalla violenza sulle cose.
2. Considerato che il primo motivo di ricorso„ con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza, è inammissibile in quanto formulato secondo direttrici di censura non consentite in sede di legittimità poiché meramente rivalutative del merito del giudizio. Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria (che ha messo in risalto la rilevanza determinante dei video che riprendevano il ricorrente nell'atto di commettere il reato).
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il