Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Verga inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant argued for vitiating flaws in the lower court's reasoning regarding his conviction for aggravated theft of electricity and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground was too generic and abstract, while the second was found manifestly unfounded since the mitigating circumstances had already been granted in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in concrete facts; generic criticisms of motivational obligations or manifestly unfounded claims regarding statutory mitigating circumstances render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGA SALVATORE nato a PALERMO il 15/01/1991 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Salvatore Verga avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose.
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza, è inammissibile in quanto inedito e comunque formulato secondo direttrici di censura non consentite in sede di legittimità poiché del tutto generiche, declinate in astratto sugli obblighi motivazionali, senza alcuna indicazione specifica alla fattispecie concreta in esame.
3. Rilevato, altresì, che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunciano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è anch'esso inammissibile perché manifestamente infondato: le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. sono state, infatti, concesse (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, che richiama la statuizione del primo giudice).
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 apr