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Sentenza — n. 21567/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21567/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21567/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONGIORNO IVAN nato a LECCE il 10/06/1978 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Ivan Bongiorno avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato è stato condannato per il reato di concorso in lesioni personali ex art. 582 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen; Sentenza — n. 21567/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Ivan Bongiorno avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato è stato condannato per il reato di concorso in lesioni personali ex art. 582 cod. pen..

Parole chiave

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lesioni personali testimonianza della vittima tentata lesione personale semplice aggressione fisica vittima di infortunio allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
Visto il ricorso proposto da Ivan Bongiorno avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato è stato condannato per il reato di concorso in lesioni personali ex art. 582 cod. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONGIORNO IVAN nato a LECCE il 10/06/1978 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Ivan Bongiorno avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato è stato condannato per il reato di concorso in lesioni personali ex art. 582 cod. pen..

2. Considerato che è stato depositato verbale di remissione di querela da parte della persona offesa del reato, con contestuale accettazione della remissione, redatto in data 16.2.2023 dai Carabinieri della Stazione di Lecce Santa Rosa. Rilevato, altresì, che il reato di lesioni semplici (art. 582, comma 1, cod. pen.: lesioni giudicate guaribili in tre giorni) configura un'ipotesi delittuosa perseguibile a querela di parte e che, pertanto, il reato deve ritenersi estinto per remissione di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili (risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali alla parte civile).

3. Rilevato, pertanto, che il reato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché li reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il