Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21566/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21566/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21566/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OBINU FRANCESCO nato a SIAMAGGIORE il 21/05/1979 PISCHEDDA GIUSEPPE nato a GHILARZA il 20/03/1996 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Francesco Obinu e Giuseppe Pischedda avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con cui gli imputati sono stati condannati per il reato di concorso in tentato furto pluriaggravato ed in porto di armi od oggetti atti ad offendere, quest'ultimo dichiarato estinto per prescrizione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21566/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Francesco Obinu e Giuseppe Pischedda avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con cui gli imputati sono stati condannati per il reato di concorso in tentato furto pluriaggravato ed in porto di armi od oggetti atti ad offendere, quest'ultimo dichiarato estinto per prescrizione.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentato furto concorso materiale di reati altri reati fine di indebito profitto altri capi d'accusa condotta colpevole
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OBINU FRANCESCO nato a SIAMAGGIORE il 21/05/1979 PISCHEDDA GIUSEPPE nato a GHILARZA il 20/03/1996 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Francesco Obinu e Giuseppe Pischedda avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con cui gli imputati sono stati condannati per il reato di concorso in tentato furto pluriaggravato ed in porto di armi od oggetti atti ad offendere, quest'ultimo dichiarato estinto per prescrizione.

2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza, sono inammissibili in quanto reiterativi, in parte generici, nonchè manifestamente infondati e formulati secondo direttrici di censura non consentite in sede di legittimità, di fronte ad una sentenza d'appello che ha già adeguatamente esaminato e superato con esatti argomenti logico-giuridici le obiezioni difensive (cfr. pagg. 6 della sentenza d'appello). Infatti, come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, è manifestamente infondato, tenuto conto dell'orientamento consolidato secondo cui integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione di materiali da cantieri o aziende, ancorchè dotati di recinzione ma accessibili e privi di vigilanza continua (Sez. 5, n. 15009 del 22/02/2012, Rv. 252486 - 01; Sez. 5, n. 51098 del 21/9/2017, Scaturro, Rv. 271602).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec