Ordinanza — n. 21564/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAHIER PAOLO nato a PINEROLO il 22/05/1965 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Paolo Jahier avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, ritenendo responsabile l'imputato anche del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, oltre che di quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex artt. 216 e 223 I. fall.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21564/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Paolo Jahier avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, ritenendo responsabile l'imputato anche del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, oltre che di quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex artt. 216 e 223 I. fall.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAHIER PAOLO nato a PINEROLO il 22/05/1965 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Paolo Jahier avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, ritenendo responsabile l'imputato anche del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, oltre che di quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex artt. 216 e 223 I. fall.
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza per il reato di bancarotta fraudolenta è generico, reiterativo e manifestamente infondato, posto che ripropone censure già esaminate con l'appello (in ordine alla distrazione del magazzino della fallita Er Luc s.r.l. ed a non meglio chiarite responsabilità del soggetto che era subentrato nella società) e superate dalla Corte territoriale facendo un logico riferimento alla circostanze che dette obiezioni non incidono neppure in astratto sulla attribuibilità al ricorrente della condotta distrattiva.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 april