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Ordinanza — n. 21563/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of logical flaws in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21563/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were merely factual complaints rather than admissible legal arguments. The appellant challenged the conviction for carrying two katanas, arguing defects in the lower court's reasoning regarding the weapon classification and the exclusion of non-punishability based on minor facts. The court rejected these claims, noting that the lower court's findings were supported by specific evidence and did not exhibit the required logical flaws or contradictions.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on legal errors, not mere factual complaints or assertions of logical flaws in the lower court's reasoning, which are inadmissible if not evident from the record.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints logical flaws in reasoning carrying weapons without license katana classification verdetto di colpevolezza colpa del patrocinatore altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 609 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Il giudice di merito, inoltre, ha ritenuto di non poter riconoscere la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in considerazione del numero delle armi detenute e dei precedenti penali dell'imputato, anche se non specifici.
Art. 699 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Il giudice di merito, inoltre, ha ritenuto di non poter riconoscere la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in considerazione del numero delle armi detenute e dei precedenti penali dell'imputato, anche se non specifici.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19198 del 03/04/2012
- ha già avuto modo di chiarire che la "katana", tipica spada utilizzata dai samurai giapponesi, è un'arma bianca (Sez. 1, n. 19198 del 03/04/2012, Giusti, Rv.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOLIA LUIGI nato il 23/06/1962 avverso la sentenza del 08/06/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che presso l'abitazione dell'imputato erano state rinvenute due katane (spada giapponese con impugnatura a due mani).

La giurisprudenza di questa Corte in ordine al diverso reato di cutal porto senza licenza al di fuori della propria abitazione, integrante il reato di cui all'art.699 cod. pen. - ha già avuto modo di chiarire che la "katana", tipica spada utilizzata dai samurai giapponesi, è un'arma bianca (Sez. 1, n. 19198 del 03/04/2012, Giusti, Rv. 252860). Il giudice di merito, inoltre, ha ritenuto di non poter riconoscere la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in considerazione del numero delle armi detenute e dei precedenti penali dell'imputato, anche se non specifici.

Tale motivazione è esente dal vizio di evidente illogicità, essendo fondata su specifici dati fattuali, accertati nel processo di merito che rispondono ai casi di esclusione indicati dalla stessa norma.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così