Cassation appeal dismissed as inadmissible against a second-instance plea bargain sentence post-August 2017 reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible de plano because it targeted a second-instance plea bargain sentence issued after the 2017 procedural reform. The appellant challenged a sentence where the defendant had waived specific appeal grounds, rendering the appeal's scope limited to non-waived issues. Consequently, the Court ruled that such appeals are procedurally barred and condemned the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 599-bis, cod. proc. pen.: Appeals against second-instance plea bargain sentences are inadmissible de plano if filed after August 2017, as the second-instance judge's cognition is restricted to non-waived grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ADDIO GABRIELE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 12/10/1957 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., a seguito di concordato in appello sulla pena con rinuncia ad alcuni motivi, dopo il 2 agosto 2017. Dopo l'introduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, infatti, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755).
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento, nonché. al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec