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Ordinanza — n. 21559/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for misinterpreting procedural error rules regarding private party notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21559/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the petitioner's legal arguments conflicted with established case law and statutory norms. The petitioner argued that a procedural error regarding the notification of a public prosecutor's appeal to private parties rendered the subsequent trial null. The court ruled that such an error was merely a failure to trigger a specific appeal deadline, not a substantive nullity, and thus did not justify the requested remedy. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The remedy for factual error under Art. 625-bis c.p.p. applies only to perceptual mistakes in reading internal acts, excluding evaluative errors; failure to notify private parties of a public prosecutor's appeal merely suspends their incidental appeal deadline without causing nullity.

Parole chiave

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procedural nullity factual error judicial evaluation private party notification appeal deadline inadmissible appeal procedural costs controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Giova evidenziare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 584 c.p.p.
III Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di cassazione ha evidenziato che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
Giova evidenziare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 584 cod. proc. pen
III Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di cassazione ha evidenziato che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013
Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IONITA IONUT MARIAN nato il 01/08/1996 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso, anche ala luce della memoria depositata, sia inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Giova evidenziare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, dep. 2014, Pezzino, Rv. 259821).

Pertanto, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia invece contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dal citato articolo (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). III Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di cassazione ha evidenziato che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, né la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.