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Ordinanza — n. 21556/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against agreed sentence reduction as inadmissible under specific procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21556/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano regarding a sentence reduction achieved through a private agreement. The appellant argued that the appellate court failed to grant generic mitigating circumstances in their maximum extent. The court ruled that appeals against sentences resulting from such agreements fall under specific inadmissibility provisions, rendering the procedural objection invalid.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences pronounced pursuant to Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal agreed sentence reduction private settlement procedural inadmissibility de plano declaration attenuazione della pena revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n.
Legge n. 103 del 23 giugno 2017
pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art.
Art. 1 comma 62
103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis .
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod.proc.pen
Il ricorso è inammissibile, essendo riferito al trattamento sanzionatorio concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROIANNI BIAGIO nato a TORINO il 26/11/1987 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avvio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 12 maggio 2022 la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza appellata, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a MASTROIANNI Biagio ad anni tre, mesi nove e giorni venticinque di reclusione e confermava nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MASTROIANNI Biagio deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione sul minimo edittale previsto.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo riferito al trattamento sanzionatorio concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. . La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres