Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally by the convicted person after the 2017 law change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the convicted individual. The underlying order rejecting the request for home detention was issued after August 3, 2017, when legislation removed the right of convicted persons to file cassation appeals personally. Consequently, the Court applied the new procedural rule requiring such appeals to be signed by a registered defense attorney.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis c.p.p.; Artt. 571 comma 1 e 613 comma 1 c.p.p.: Appeals filed personally by convicted persons after August 3, 2017, are inadmissible and must be submitted by a registered defense attorney.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOMOLLA FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 20/04/1983 avverso l'ordinanza del 10/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; RAI IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 14 giugno 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto l'istanza avanzata da CAPOMOLLA Francesco tesa ad ottenere il beneficio della detenzione domiciliare .
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - con atto personale - CAPOMOLLA Francesco.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello).
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside re r i.