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Ordinanza — n. 21554/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver; client waived appeal after first instance rejection of home detention request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21554/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant had waived the right to contest the first-instance ruling. The applicant, Iannelli Fabrizio, had previously requested home detention due to health reasons, which was denied by the Catanzaro Supervision Tribunal. The court ruled that the waiver, submitted on December 1, 2022, precluded any further legal challenge to the initial decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: A party's subsequent waiver of the right to appeal renders the cassation appeal inadmissible, barring further judicial review of the contested decision.

Parole chiave

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waiver of appeal inadmissible cassation home detention request supervision tribunal procedural waiver capacità di subire la carcerazione allontanamento nonostante motivi di salute diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNELLI FABRIZIO nato a CETRARO il 19/10/1977 avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha respinto l'istanza avanzata da IANNELLI Fabrizio tesa ad ottenere il beneficio della detenzione domiciliare ex art. 47ter, comma iter ord.pen. in luogo del differimento dell'esecuzione della pena, per gravi motivi di salute.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - IANNELLI Fabrizio deducendo violazione di legge e vizio di motivazione .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinunzia, pervenuta in data 1.12.2022 .

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere