Cassation court dismisses appeal against deportation order as opposition was timely filed despite late appointment of defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the claim regarding the timeliness of the opposition. The lower court had rejected the opposition because it was filed late, but the Cassation court found the notification date of February 11, 2022, to the official defender established the correct starting point for the deadline. Consequently, the court ruled that the appointment of a private defender later did not alter the procedural timeline, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103 c.p.s.; Art. 104 c.p.s.: The starting point for the opposition deadline is the date of notification to the official defender, and a subsequent appointment of a private defender does not invalidate a timely opposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELA.) RENATO nato il 12/06/1986 avverso l'ordinanza del 18/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; íz-r IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 18 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata da VELA) Renato avverso il provvedimento di espulsione, in quanto tardiva.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - VELAJ Renato deducendo violazione di legge in riferimento alla affermata intempestività della opposizione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, atteso che il decreto oggetto di opposizione era stato ritualmente notificato in data 11 febbraio 2022 al difensore di ufficio (con nomina del difensore di fiducia avvenuta in epoca posteriore) e pertanto il dies a quo del termine per proporre opposizione è stato correttamente individuato in sede di merito.
4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente