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Ordinanza — n. 21550/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the counsel was not registered on the special bar roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21550/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the counsel representing the appellant was not registered on the special bar roll required for cassation proceedings. The appellant, Ennemr Hamada, had challenged a lower court ruling declaring him responsible for a crime under Article 14, paragraph 5-ter of Legislative Decree 286/1998. The court ruled that this procedural defect renders the appeal inadmissible under Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure, resulting in a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the counsel is not registered on the special bar roll, and the court must declare this de plano while imposing a fine.

Parole chiave

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counsel registration special bar roll inadmissible appeal de plano declaration procedural defect Cassation procedure legal representation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile perchè proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.).
Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 14 comma 5 ter d.lgs. n. 286 del 1998
art. 613 comma 1 cod.proc.pen
Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile perchè proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNEMR HAMADA nato il 18/02/1998 avverso la sentenza del 19/10/2021 del GIUDICE DI PACE di ANCONAdato avy‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 0»1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso il 26 gennaio 2022 il Tribunale di Ancona riqualificava in ricorso per cassazione l'impugnazione proposta nell'interessa di EENNEMR Hamada, con la quale costui aveva impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Ancona che lo dichiarava responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter d.lgs. n. 286 del 1998.

2. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile perchè proposto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen.). La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere