Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of legal grounds and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Morello inadmissible due to the manifest unfoundedness of his legal arguments. Morello challenged his conviction for crimes under the 2011 law, alleging violations of specific penal code articles and judicial overreach. The court ruled that the lower court's decisions were properly reasoned and free from legal defects, resulting in the dismissal of the appeal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded because the lower court's judgment was already congruously argued and immune from legal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLO MAURIZIO nato a VOGHERA il 24/08/1973 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 5 aprile 2022 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 28.11.2019 dal Tribunale di Milano che dichiarava MORELLO Maurizio colpevole dei reati a lui ascritti (art.76 d.lgs. n.159 del 2011 ed altro), unificati dal vincolo della continuazione e lo condannava alla pena di mesi 10 di arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MORELLO Maurizio deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 131 bis e 81 cod. pen.; vizio di motivazione; esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, essendo state mosse doglianze su punti congruamente argomentati in sede di merito ed immuni da vizi in diritto.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente