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Ordinanza — n. 21547/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation prohibited in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21547/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the trial judge in execution proceedings correctly refused to apply the rule of continued offense. The appellant argued for a factual re-evaluation of distinct crimes committed at different times, but the court held that such requests are prohibited in this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 677 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The execution judge's refusal to apply the rule of continued offense based on the distinctness of facts is final; a request for factual re-evaluation in cassation is inadmissible as it exceeds the scope of legal review.

Parole chiave

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continued offense rule execution proceedings cassation inadmissibility factual re-evaluation distinct criminal acts revisione della sentenza penale esecuzione della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 677 cod. proc. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
artt. 677 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ARCORACI Angelo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 677 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCORACI ANGELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 15/05/1984 avverso l'ordinanza del 06/06/2022 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 6 giugno 2022 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza avanzata da ARCORACI Angelo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che le menzionate sentenze attengono ad episodi ben distinti, tra loro radicalmente scissi, commessi in periodi temporali diversi e a danno di soggetti dissimili ed in alcun modo correlati tra di loro, sicchè si manifesta l'assoluta insussistenza di elementi idonei a far ritenere che, al momento della commissione del primo fatto, fosse già intervenuta una previa programmazione dei delitti successivi, quantomeno nelle loro linee essenziali.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ARCORACI Angelo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 677 cod. proc. pen. e 81 cod. pen..

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres