Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-availability of the applicant for alternative detention measure verification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant was not found available for the verification of alternative detention conditions. The lower court had previously rejected the request for alternative measures, and the applicant argued this violated procedural rights under Article 677 of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court ruled that without the applicant's presence, the statutory prerequisites for the measure could not be assessed, rendering the appeal legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 677, comma 2 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against the inadmissibility of a request for alternative detention is declared inadmissible if the applicant is not available for the necessary verification of the measure's prerequisites.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADEA TEODORA SABRINA nato il 10/05/1989 avverso l'ordinanza del 15/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; P-A-1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da BADEA Teodora Sabrina tesa ad ottenere19/ misura alternativa alla detenzione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BADEA Teodora Sabrina deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 677, comma 2 bis cod. proc. pen. . La doglianza è stata riproposta, nei suoi contenuti, con memoria difensiva del 29 novembre 2022.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, non essendo la ricorrente risultata reperibile in sede di verifica dei presupposti applicativi della misura.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigli