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Ordinanza — n. 21545/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding recidivism exclusion in criminal liability case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21545/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Silei Enzo inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. Silei challenged the lower court's confirmation of his criminal liability under Article 75 of Legislative Decree 159/2011, claiming the decision failed to exclude recidivism. The court rejected this claim because the lower court had already provided a congruent and sufficient argumentation on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged defect of motivation is manifestly unfounded, as the lower court has already adequately addressed the issue in its reasoning.

Parole chiave

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criminal liability recidivism exclusion lack of motivation inadmissible appeal manifest unfoundedness Article 616 code of criminal procedure Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILEI ENZO nato a ROMA il 23/08/1985 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 22 marzo 2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 10.9.2021, appellata da SILEI Enzo. Con tali decisioni di merito è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.75 (comma 2rd.lgs. n.159 del 2011 (fatto del 12 agosto 2021).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SILEI Enzordeducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, trattandosi di punto della decisione congruamente argomentato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente