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Ordinanza — n. 21544/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought re-evaluation of facts already properly assessed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21544/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it constituted an improper request to re-evaluate facts already duly assessed by the lower courts. The appellant, Vitale Francesco, challenged a surveillance court order denying a family permission based on the lack of particular gravity of the event. The court ruled that such appeals are not permitted when they merely ask for a new assessment of facts already congruently evaluated in the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 2 ord. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against decisions on family permissions are inadmissible if they seek a re-evaluation of facts already properly assessed by the lower courts.

Parole chiave

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family permission appeal inadmissibility of appeal re-evaluation of facts surveillance court order particular gravity requirement permesso di famiglia rigore per motivi familiari diritto di fondare una famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 2 ord. pen.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - VITALE Francesco deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 30, comma 2 ord.pen.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE FRANCESCO nato a GROTTAGLIE il 01/03/1962 avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo e confermato il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Roma che in data 17.3.2022 rigettava l'istanza di permesso per gravi motivi familiari avanzata da VITALE Francesco .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - VITALE Francesco deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 30, comma 2 ord.pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del requisito della particolare gravità dell'evento posto a fondamento della richiesta.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data k'15 dicembre 2022 i Il Consigli